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Definizione agevolata delle controversie tributarie

LEGGE N. 197 DEL 22 DICEMBRE 2022

Articolo 1 - Commi 186-205 Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

Le controversie tributarie in cui è parte Il Comune di Avellino o la società Assoservizi Srl in qualità di sua concessionaria aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo ridotto. La domanda deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2023 all’indirizzo PEC: comune.avellino.definizione2023@pec.it

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPORTI DA VERSARE

giudizio pendente

 esito I grado

 esito II grado

comma

importo da versare (*)

ricorso notificato all'Ente ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado

 -

 -

186

100% del valore della controversia

I grado

 -

 -

187

90% del valore della controversia

II grado

 conferma l'avviso di accertamento

 -

186

100% del valore della controversia

II grado

 annulla l'avviso di accertamento

 -

188 a)

40% valore della controversia

II grado

 conferma parzialmente l'avviso di accertamento

 -

189

100% del tributo confermato dalla sentenza di primo grado 40% del residuo tributo ancora in contestazione

cassazione

 conferma l'avviso di accertamento

 conferma l'avviso di accertamento

186

100% del valore della controversia

cassazione

 conferma l'avviso di accertamento anche solo in maniera parziale

 annulla l'avviso di accertamento

188 b)

15% valore della controversia

cassazione

 -

 conferma parzialmente l'avviso di accertamento

189

100% del tributo confermato dalla sentenza di secondo grado 15% del residuo tributo ancora in contestazione

cassazione

 annulla l'avviso di accertamento

 conferma la sentenza di I grado

190

5% del valore della controversia

 

 

 

 

 

(*) in caso di TARSU l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa RSU cui vanno aggiunte le maggiorazione ECA (5%) ed ex ECA (5%) ed il tributo provinciale TEFA (5%). in caso di TARES l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARES cui va aggiunta la maggiorazione art. 14 c. 13 L. 201/2011 e tributo provinciale TEFA (5%). In caso di TARI  l'importo che concorre a definire il valore della controversia è pari alla tassa TARI  cui va aggiunto il  tributo provinciale TEFA (4% fino al 2019, dal 2020 in poi  5%)

 

La domanda per accedere alla definizione agevolata può essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

Per i contribuenti in particolari situazioni di temporanea difficoltà economica è possibile accedere al pagamento rateale ai sensi della delibera di consiglio comunale n. 34/2017 modificata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 6/2023 presentando, unitamente alla domanda di definizione agevolata l’istanza di rateizzazione.

Il pagamento, in caso di pagamento in unica soluzione deve essere effettuato prima della presentazione della domanda tramite modello F24.

 

Di seguito sarà possibile scaricare la documentazione e i modelli in formato PDF.

- Istruzioni di compilazione [PDF]

- Domanda di Definizione agevolata [PDF]

- Istanza di rateizzazione [PDF]

- Istruzioni per polizza fidejussoria [PDF]

- Regolamento per la definizione dei giudizi tributari [PDF]

- Nota di approfondimento IFEL del 7 gennaio 2023 [PDF]

 

Per ulteriori informazioni sulla normativa, visita la sezione del Comune di Avellino.

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