COMUNE DI MONTEFREDANE
Si ricorda che entro il 16 Dicembre 2023 deve essere effettuato il pagamento della
seconda rata dell’IMU (Imposta Municipale Propria) da corrispondere per l’anno 2023
A decorrere dall’anno 2020 l’imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle nuove disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160. Ai sensi del comma 762 di tale norma, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (pari al 50 % dell’imposta) e la seconda il 16 dicembre (a conguaglio). E’ ammesso il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2023.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle detrazioni e delle aliquote approvate per l'anno in corso.
Per l’anno 2023, il Comune di Montefredane, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14 Marzo 2023, ha confermato, le aliquote IMU in vigore per l’anno 2021. Si ricorda che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), che ai sensi dell’art. 1 c. 751 della legge n. 160/2019 a partire dall’anno 2022 sono esenti.
ALIQUOTE IMU IN VIGORE PER L’ANNO 2020 CONFERMATE PER L’ANNO 2023 | ||
- FATTISPECIE | RIFERIMENTO | ALIQUOTA IMU ANNO 2023 |
- abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze nei limiti consentiti | Art. 1 co 740 DL 160/2019 | Esenti |
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nei limiti consentiti | Art. 1 co 748/749 DL 160/2019 | 5,0 per mille |
- fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis DL 557/93) | Art. 1 co 750 DL 160/2019 | 1,0 per mille |
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) | Art. 1 co 751 DL 160/2019 | Esenti |
- terreni agricoli | Art. 1 co 752 DL 160/2019 | 10,6 per mille |
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | Art. 1 co 753 DL 160/2019 | 10,6 per mille |
- Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui sopra | Art. 1 co 754 DL 160/2019 | 10,6 per mille |
Per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 è applicabile una detrazione massima di € 200 da rapportare al periodo ed alla quota di possesso. Misure agevolative, per alcune categorie:
- Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L. 178/2020 è stata introdotta, a partire dall’anno 2021, una riduzione IMU del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 comma 81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.
Per il calcolo del valore imponibile dei fabbricati la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per il coefficiente, di seguito indicato:
TIPOLOGIA | MOLTIPLICATORE |
- Fabbricati di categoria catastale del gruppo A con esclusione della categoria A/10 e di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 | 160 |
- Fabbricati del gruppo catastale B e di categoria C/3, C/4 e C/5 | 140 |
- Fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5 | 80 |
- Fabbricati del gruppo catastale D con esclusione della categoria D5 | 65 |
- Fabbricati di categoria catastale C/1 | 55 |
Per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli il reddito dominicale risultante in catasto deve essere rivalutato del 25% e quindi moltiplicato per il coefficiente di seguito indicato:
TIPOLOGIA | MOLTIPLICATORE |
- Terreni agricoli | 135 |
Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
VERSAMENTO DELL’IMU – CODICE COMUNE DI MONTEFREDANE: F 511
Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) deve essere fatto tramite il modello F24 (reperibile in qualsiasi Istituto bancario o sportello postale) utilizzando i seguenti codici:
CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
abitazione principale: 3912 terreni agricoli: 3914 | aree fabbricabili: 3916 altri fabbricati: 3918 | Immobili merce: 3939 Fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913 | immobili gruppo D (destinatario STATO): 3925 immobili gruppo D (dest.rio COMUNE): 3930 |
INFORMAZIONI SUL TRIBUTO [scarica il PDF qui]
Per maggiori informazioni è possibile accedere al portale internet del Comune di Avellino alla sezione TASSE E TRIBUTI - IMU - www.comune.avellino.it o alla pagina riservata o contattare la concessionaria al servizio di sportello telefonico e telematico i cui riferimenti sono riportati QUI.
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